ABORTO, LA DECISIONE DEL GIUDICE DI MONZA RIAPRE IL DIBATTITO

SENTENZA "INECCEPIBILE"
CHE LASCIA TUTTI SCONFITTI
di Giuseppe Anzani, magistrato, da “Famiglia Cristiana”, 12/12/06

Ineccepibile è una parola che ti chiude la bocca, che ti blocca ogni obiezione, anche quando ti lascia un peso sul cuore. Ineccepibile è stata giudicata dai giuristi la sentenza del Tribunale di Monza che ha respinto l’istanza di un uomo di addebitare alla moglie la causa di separazione, e di essere risarcito del danno, perché la moglie aveva abortito il loro figlio senza nemmeno coinvolgere il marito-padre nel problema, senza nemmeno consultarlo.

Giusto? Ingiusto? Ineccepibile, dice la voce della legge. Eppure resta sullo sfondo un fermo-immagine che, comunque lo si guardi, trasuda dolore.

Il ragionamento del giudice di Monza non è neppure così nuovo. L’aveva già fatto la Cassazione nel 1998, quando un altro padre "non più padre" aveva chiesto tutela, in ordine al suo desiderio di salvare il figlio.

Ma può un padre contare qualcosa, sperare almeno d’essere ascoltato, se non esaudito, quando la legge dà alla donna il potere di escluderlo? No, l’unica volontà che conta è quella della madre, disse allora la corte, perché la legge vuole così; se la madre abortisce fa uso di un suo diritto, e chi fa uso di un suo diritto non fa torto a nessuno, non deve risarcire nessuno.

Anche a Monza è stato detto così. Con l’aggiunta che quel rifiuto persino di confidenza, di dialogo, di condivisione del problema non è causa di addebito nel giudizio di separazione. Nessun torto, nessun ristoro.

Trascuriamo il tema risarcitorio. È l’aspetto più pallido della posta in gioco. Non è il salvadanaio che un padre va cercando, quando la moglie abortisce e lo priva del figlio; non c’è denaro che paghi il dolore; è invece la dignità di uomo, la presenza, l’ascolto, in luogo dell’espulsione che equivale a dirgli: "tu non sei nessuno".

In simili vicende vengono al pettine le norme costituzionali in tema di famiglia e di filiazione, di eguaglianza fra i coniugi, di compiti condivisi fra genitori. E nondimeno questi cardini del diritto non hanno impedito alla Consulta di far passare indenne la norma che eclissa il padre, con l’ordinanza n. 389 del 1988, motivata in tre righe: «È frutto della scelta politico-legislativa, insindacabile da parte di questa Corte, di lasciare la donna unica responsabile della decisione», vista «l’incidenza dello stato gravidico sulla salute sia fisica che psichica della donna». La dottrina, più che perplessa, rimase stupita; la giurisprudenza si arrese.

Posto il teorema del conflitto fra gravidanza e salute, il prevalere di un interesse vincente (la salute della donna) su due interessi sacrificati (la vita del figlio, la paternità del marito) dipende dalla taratura della bilancia. La legge 194 dà più peso alla salute, ma i piatti della bilancia restano due. Quando però si tratta di guardare se nel piatto che fronteggia la vita del figlio c’è il «serio pericolo per la salute fisica o psichica» della madre, la legge copre il piatto con una coltre impenetrabile (autodeterminazione) che nessuno può sollevare.

È questa doppiezza, questo scarto fra teorema e procedura, che ha blindato la 194 come una pietra.

L’estremo ricorso di un padre davanti alla Corte europea per i Diritti dell’uomo è stato giudicato "irricevibile" con una decisione del settembre 2002, perché la legge sta in piedi «viste le condizioni che si esigono per una interruzione volontaria di gravidanza». Si esigono, perciò il teorema è salvo.

E quando in realtà queste condizioni mancano, che cosa accade? Quando la salute non c’entra e l’aborto è voluto lo stesso, la legge che fa? Nulla. È questo il problema irrisolto, è questo che mette in fuorigioco le istanze di giustizia dei soggetti diversi dalla donna e impone ai giudici le sentenze "ineccepibili" della loro tragica sconfitta.

 


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